giovedì 25 febbraio 2010



CORTE ARBITRALE EUROPEA
SEZIONE DI MESSINA
www.cour-europe-arbitrage.org
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“I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE E DELL’ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE”


INCONTRO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SULLE OPPORTUNITA’ OFFERTE DALLA CONCILIAZIONE E DALL’ARBITRATO ESPLETATE PRESSO LA CORTE ARBITRALE EUROPEA,
ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE APPROVATO IL 19.2.2010 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.


LA CORTE ARBITRALE EUROPEA, CON SEDE A STRASBURGO E SEDE TERRITORIALE A MESSINA, HA INDETTO PER VENERDI 5 MARZO 2010 ALLE ORE 11,00 UN INCONTRO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ILLUSTRARE I CONTENUTI E I VANTAGGI DELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER MEZZO DELLA CORTE ARBITRALE EUROPEA PRESSO LA SALA BORSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA.

Questo appuntamento che rientra nella costante attività scientifica della Corte Arbitrale Europea vuole fare conoscere agli Ordini Professionali e alle Associazioni di Categoria, i vantaggi e i benefici economici derivanti dalla risoluzione delle controversie mediante la Conciliazione e l’Arbitrato svolti dalla Corte Arbitrale Europea.
All’incontro parteciperanno quali relatori il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, avv. Francesco Marullo di Condojanni, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, dott. Santi Cutugno, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, ing. Santi Trovato.
Al convegno sono stati invitati i rappresentanti delle Associazioni di Categoria della Provincia di Messina.
In occasione dell’evento, dopo le relazioni e la proiezione degli slides illustrativi, i componenti della Corte terranno delle sessioni individuali con gli illustri intervenuti, anche al fine di esporre la convenienza della stipulazione di apposite convenzioni con la Corte Arbitrale Europea.
I nostri recapiti sono i seguenti: tel. 090 6783098, fax 090 6411338, , e mail cortearbitralemessina@virgilio.it,. Siti web: www.cour-europe-arbitrage.org, www.cortearbitralemessina.net.

sabato 13 febbraio 2010

Diritto Amministrativo - La dmanda di condono edilizio ha effetti rilevanti anche in assenza dei presupposti per sanare l'abuso



La sentenza n. 20 del 12 gennaio 2010 emessa dal T.A.R. Emilia Romagna ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio, qualora il ricorrente abbia presentato una domanda di condono edilizio.
Invero, il TAR ha precisato che sussiste una carenza di interesse al ricorso poiché, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell’istanza di condono, il necessario riesame dell’abusività dell’opera comporta la formazione di un nuovo atto amministrativo, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
In tal caso, infatti, l’interessato potrebbe impugnare l’atto conclusivo del procedimento di condono.
Tuttavia, dalle argomentazioni sopra dette, deriva un’importante conseguenza, favorevole al soggetto che ha commesso l’abuso.
Infatti, qualora il soggetto che ha commesso l’abuso non impugni l’ordinanza di demolizione entro i termini di decadenza previsti dalla legge, potrà presentare una domanda di condono edilizio, al solo fine di determinare l’inizio di un nuovo procedimento amministrativo e quindi un nuovo provvedimento amministrativo, impugnabile dal momento della sua comunicazione.
Quanto sopra determinerebbe, evidentemente, una riapertura dei termini, già scaduti per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ma ancora in vigore per l’impugnazione del provvedimento che rigetti l’istanza di condono edilizio.
Sempre in relazione al rapporto tra l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva e l’istanza di condono, si deve segnalare un’importante sentenza n. 1435 del 2008 del T.A.R. Sicilia Sez. Catania, la quale ha stabilito che è illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile di un Comune, successivo ad una domanda di condono edilizio avente ad oggetto un’opera abusiva oggetto di un’ordinanza di demolizione.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del TAR, l’interessato aveva proposto ricorso avverso un’ordinanza di demolizione.
Successivamente era stata proposta domanda di condono edilizio, rigettata dal Comune.
Avverso il rigetto dell’istanza di condono era stato proposto ricorso per motivi aggiunti.
Nel frattempo, il Comune aveva emesso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente dell’opera abusiva e avverso il predetto provvedimento veniva proposto un nuovo ricorso per motivi aggiunti.
Il TAR emetteva una sentenza in cui rigettava i ricorsi avverso l’ordinanza di demolizione e avverso il rigetto dell’istanza di condono e accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente.
Il TAR ha motivato la decisione osservando che la domanda di condono edilizio aveva privato di efficacia l’ordinanza di demolizione e reso pertanto illegittimo il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive.
Orbene, le predette argomentazioni danno una grande rilevanza all’istanza di condono edilizio, la quale determina l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione che, ovviamente, potrà essere emessa nuovamente, dopo l’eventuale rigetto dell’istanza stessa.
Messina, 13 febbraio 2010